I nuovi schiavi e il diritto alla regolarizzazione

Dal giorno 1 giugno, e fino al 15 luglio, sarà possibile procedere alla regolarizzazione dei lavoratori assunti irregolarmente, perché privi di permesso di soggiorno, nei settori dell’agricoltura e del lavoro domestico.

Parliamo dei nuovi schiavi, senza diritti perché senza documenti, che in questi anni hanno assistito i nostri anziani o si sono spaccati la schiena in campagna, per pochi euro.

Nell’antica Roma, narrano, solo il padrone poteva rendere la libertà allo schiavo.

Oggi, dicono, solo i datori di lavoro possono affrancare i nuovi schiavi, presentando istanza di regolarizzazione per coloro che sono privi di permesso di soggiorno.

In realtà non è così.

Oggi si può utilizzare un’arma potentissima, che è quella del diritto, per riappropriarsi della libertà di vivere con dignità.

Vediamo come.

Il D.L. 34/2020, all’art. 103, comma 1, stabilisce che “i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.”

Al comma 4 del medesimo articolo si stabilisce che “Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.”

Come si possono interpretare queste norme?

Alcuni ritengono che, dalla lettura dei suesposti commi, si desume che solo i datori di lavoro possano procedere alla regolarizzazione dei loro dipendenti assunti irregolarmente.

Ma è davvero accettabile, e costituzionalmente lecito, che una persona che ha lavorato, seppur priva di documenti, debba delegare i suoi diritti, la sua possibilità di regolarizzarsi e, in una parola, il suo futuro, alla volontà di un datore di lavoro?

Da una prima lettura dell’articolo 1, comma 1, d.l. n. 34/2020, l’espressione “possono presentare istanza”, potrebbe portare a ritenere che il datore di lavoro che impieghi lavoratori extracomunitari (o comunitari o italiani) irregolari abbia semplicemente la facoltà – e non l’obbligo giuridico – di regolarizzarli.

E’ tuttavia evidente che, un’interpretazione di questo tipo, non possa in alcun modo essere condivisa in quanto verrebbe a legittimare una situazione di fatto diametralmente opposta a quella perseguita dal legislatore con l’emanazione del d.l. n. 34; infatti, il fine che è espressamente dichiarato nell’incipit del comma 1 dell’art. 103 è quello “di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante

dalla diffusione del contagio da -covid-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari..”

Semplicemente leggendo l’inizio dell’art 103 balza immediatamente agli occhi che l’unica interpretazione da escludere è quella che annetta al testo un significato di carattere facoltativo. La norma, infatti, non può essere interpretata nel senso che il legislatore avrebbe affidato al datore di lavoro la realizzazione di una condizione meramente potestativa, in latino “si voluero”, cioè “se vorrò”.

Se gli scopi perseguiti dal legislatore sono quelli di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, non avrebbe senso logico, prima che giuridico, affidare la realizzazione di questi scopi, ovvero la salvaguardia della salute individuale e collettiva ed il principio di legalità nei rapporti di lavoro, alla sola volontà del datore di lavoro.

E dunque, l’interpretazione del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 103 del D.L. 34/2020 non può che essere un’altra.

A parere di chi scrive, l’art. 1, comma 1, cit. determina, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di regolarizzare la posizione lavorativa dei propri dipendenti irregolari, extracomunitari, comunitari o italiani.

I datori di lavoro quindi sono obbligati alla presentazione dell’istanza e la frase “possono presentare istanza” contenuta nella norma sta sicuramente a significare: “sussistono le condizioni perché presentino istanza”.

Ritenere che la norma in esame ponga un obbligo in capo al datore di lavoro, d’altra parte, sembra essere l’unica interpretazione capace di salvaguardare la compatibilità della stessa con le inderogabili prescrizioni costituzionali a tutela della salute, intesa come diritto collettivo oltre che individuale, ed a tutela del lavoro.

Cosa ciò voglia dire dovrebbe essere scontato ma non è superfluo ricordare che, a differenza di altre tutele dispiegate nella Costituzione a favore dei soli cittadini, quelle attinenti il diritto alla salute ed il diritto del lavoro sono previste a favore della generalità delle persone, senza possibilità di distinzione alcuna fra cittadini italiani, comunitari o stranieri.

La tutela che la Repubblica deve garantire ai diritti alla salute ed al lavoro non può certo tradursi nell’affidamento al completo arbitrio del datore di lavoro, i cui interessi particolari possono anche non coincidere con l’interesse collettivo di salvaguardia dei sunnominati diritti.

Un’interpretazione diversa, che attribuisse alla discrezionalità datoriale la possibilità di regolarizzare i propri lavoratori irregolari, o solo alcuni scelti arbitrariamente tra questi, senza minimamente preoccuparsi del diritto individuale e collettivo alla salute, sarebbe, infatti, soluzione adottata in netto contrasto con il principio di uguaglianza e più dettagliatamente con il complesso degli artt. 1, 3, 4, 32, 35 e 36 della Costituzione.

Ma cosa accade se il datore di lavoro, pur essendo tenuto, non procede alla regolarizzazione del rapporto di lavoro?

In questo caso appare evidente che, seguendo la ratio della norma, i lavoratori assunti irregolarmente o “in nero”, potranno denunciare all’Ispettorato del Lavoro o direttamente al Giudice del Lavoro la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed ottenerne la regolarizzazione.

Per i cittadini stranieri, ciò dovrà consentire anche la possibilità di regolarizzare la propria presenza in Italia e di ottenere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi per la ricerca di una occupazione, ove ovviamente venga accertata sia la sussistenza del rapporto di lavoro e sia la presenza degli altri requisiti previsti dalla legge.

Si ricorda che, nella precedente regolarizzazione, avvenuta con D.L. 195 del 2002 (Presidente del Consiglio Berlusconi, Ministro della Giustizia Castelli, Ministro del Lavoro Maroni e sottosegretario al Ministero dell’Interno Mantovano), si pervenne alla medesima conclusione.

Anche in quel Decreto infatti si stabiliva, all’art. 1, che il datore di lavoro “può denunciare, entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio” ed anche in quel caso però si convenne che la norma andava interpretata nel senso che anche i lavoratori avrebbero potuto denunciare la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, anche al fine di evitare un contenzioso seriale con l’inevitabile intasamento dei Tribunali, per indicare l’interpretazione corretta del termine “può” contenuto nel suindicato articolo 1, venne emanata una circolare dal Ministero dell’Interno in data 31.10.2002 (c.d. circolare Mantovano).

Tale circolare testualmente affermava: “sono pervenuti a questo dipartimento (dipartimento della pubblica sicurezza n.d.r.) numerosi quesiti in ordine al ricorso presentato da alcuni cittadini extra-comunitari, impiegati in attività lavorative in modo irregolare, i cui datori di lavoro non intendono procedere alla loro regolarizzazione e che, in qualche caso, hanno anche interrotto il rapporto di lavoro, nei cui confronti gli interessati hanno adito formalmente le vie legali (…).la loro posizione si ritiene essere assimilata, in via temporanea, a quella dei perdenti posti di lavoro e rientrare quindi, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 11, del testo unico, relativamente al rilascio del permesso di soggiorno per una durata di sei mesi”.

Dunque, come stabilito dallo stesso Ministero dell’Interno, anche i cittadini extracomunitari che hanno denunciato i datori di lavoro che si rifiutavano di “legalizzarli”, hanno ottenuto un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.

Quanto già avvenuto in passato rafforza l’unica interpretazione costituzionalmente possibile dell’art. 103 del D.L. 34/2020, ovvero che ogni persona che ha lavorato prima dell’8 marzo 2020, nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti di procedere alla regolarizzazione, potrà rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro o direttamente al Giudice del Lavoro per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

In seguito all’accertamento, e sussistendo gli altri requisiti previsti dal D.L. 34/2020, quella persona potrà ottenere un permesso di soggiorno.

Questa interpretazione della norma dovrà, almeno inizialmente, trovare conforto nella giurisprudenza, pur essendoci già diversi precedenti.

In attesa di una circolare esplicativa da parte del Ministero dell’Interno l’Associazione Avvocato di strada, con i suoi legali presenti in 55 città italiane, assisterà giudizialmente le persone che i datori di lavoro si rifiutano di regolarizzare, pur avendo le stesse svolto attività lavorativa prima dell’8 marzo 2020.

Perché la schiavitù è stata abolita da tempo, perché non si può scambiare il diritto con il favore e perché difendere i diritti dei deboli significa, alla fine, difendere i diritti di tutti.

Antonio Mumolo
Presidente di Avvocato di strada Onlus

Articolo pubblicato su “IMMAGINA”

Diritti. Mumolo (Pd): agire affinché Patrick Zaky non subisca trattamenti inumani

Il caso di Patrick Zaki, il 28enne ricercatore egiziano, studioso a Bologna, ora detenuto in carcere nel suo Paese, finisce in Regione grazie a una risoluzione di Antonio Mumolo (Pd), che chiede alla Giunta di “intervenire sul governo italiano perché si attivi, anche nei confronti dell’Unione europea e degli organismi internazionali, per spingere il governo egiziano a liberarlo e consentirgli di riprendere gli studi in Italia”.

Mumolo spiega come “il 5 marzo Zaki sia stato trasferito a Il Cairo nel carcere di Tora e il suo caso sia passato nelle mani della Procura per la Sicurezza dello Stato; dopo l’udienza di sabato 7 marzo, la Procura per la Sicurezza dello Stato ha rinnovato la detenzione cautelare per altri 15 giorni e fissato la successiva udienza per il 21 marzo. Anticipata precipitosamente a lunedì 16 marzo, l’udienza è stata annullata per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus e rinviata a data ancora sconosciuta”.

Dunque, Mumolo invita la Giunta “a intervenire sul governo perché si attivi, anche in sede di Unione Europea e di organismi internazionali, per spingere il governo egiziano a rispettare i diritti umani e liberare Patrick George Zaki, consentendogli di terminare i suoi studi in Italia, e per spingere l’esecutivo egiziano a garantire che, in attesa del rilascio di Patrick George Zaki, gli venga concesso di incontrare i suoi avvocati e i suoi familiari, gli vengano fornite adeguate cure mediche e gli venga consentito di studiare, permettendo ai funzionari delle ambasciate europee in Egitto di fargli visita e verificare che non venga sottoposto a trattamenti inumani o degradanti”.

COMUNICATO STAMPA Emergenza Coronavirus. Garanzie per le persone senza dimora

Il consigliere regionale Pd Antonio Mumolo presenta una risoluzione per la tutela sanitaria e per l’accoglienza delle persone che vivono in strada.

“Quella delle persone senza fissa dimora è un’emergenza nell’emergenza” dichiara il consigliere Antonio Mumolo. “La solidarietà non è solo collante delle nostre società ma elemento indispensabile, oggi, per combattere il virus. Per la nostra responsabilità nella tutela della salute pubblica, dobbiamo occuparci, e in fretta, anche di chi non ha un tetto sulla testa ed è costretto a vagare per le città.”

Stanno iniziando a fioccare i verbali redatti ai senza tetto prima per violazione dell’art 650 del Codice penale ed ora per non aver ottemperato all’ordine di restare a casa con sanzione amministrativa.

La Regione Emilia-Romagna si è già attivata anticipando ai Comuni l’erogazione del Fondo Nazionale Povertà. Alcuni Comuni, come quello di Bologna, Cesena, Parma e altri si sono già attivati, prolungando i cosiddetti “piani freddo”.

Nella risoluzione il consigliere Antonio Mumolo invita l’esecutivo innanzi tutto “a intervenire presso il Governo per far cessare immediatamente l’irrogazione di sanzioni alle persone senza dimora per il solo fatto di trovarsi fuori casa, non avendo però una casa dove restare”.

Invita poi la Giunta a richiedere al Governo di stanziare ulteriori somme per consentire ai Comuni, in particolare in questa fase emergenziale, di fornire un tetto alle persone senza dimora, utilizzando edifici pubblici o privati, 24 ore su 24, facendo quindi in modo che possano anche loro “restare a casa”.

E infine a “garantire il diritto alla salute delle persone senza dimora consentendo loro l’accesso immediato alle cure, anche prevedendo attività di monitoraggio sanitario all’interno dei luoghi in cui si trovano, almeno fino alla fine di questa emergenza sanitaria”.

“Dobbiamo farlo anche perché abbiamo imparato che il diritto alla salute è un diritto collettivo e riguarda tutti quanti noi. Curare tutti, anche i più poveri, anche chi non ha un medico di base, non è solo un dovere ma è l’unica maniera per sconfiggere il virus” sottolinea il consigliere.

Un vademecum per istituire la via fittizia

La fio.PSD e Avvocato di strada mettono a disposizione di tutti i Comuni un vademecum per deliberare l’istituzione della Via Fittizia, uno strumento necessario per garantire la residenza alle persone senza dimora.

“La residenza anagrafica – sottolinea Cristina Avonto, presidente fio.PSD – è la porta principale di accesso ad una serie di diritti fondamentali ma per tante persone senza dimora resta un diritto inaccessibile. Senza residenza non si ha accesso al sistema sanitario nazionale se non per cure di pronto soccorso, non si può scegliere un medico curante tanto più necessario in questo periodo di emergenza Coronavirus, non si può ricevere una pensione, non si ha diritto all’assistenza dei servizi sociali, in molti casi non si può lavorare. Di fatto non avere la residenza anagrafica rappresenta un ostacolo enorme per chi vive già in una situazione difficilissima”.

“Quella della residenza anagrafica – afferma Antonio Mumolo, presidente di Avvocato di strada – è una delle nostre battaglie storiche. La legge riconosce l’importanza della residenza anagrafica ed è per questo che tutti i Comuni sono obbligati a riconoscerla a chi vive in un dato territorio. Se non hanno una dimora fissa le persone possono prendere la residenza eleggendo domicilio presso un’associazione, una mensa dove sono conosciuti, un dormitorio o presso una via fittizia che, come raccomanda da anni l’ISTAT a tutti i comuni italiani, deve essere istituita proprio a questo scopo. Con questa iniziativa, oltre a sensibilizzare le istituzioni, si è voluto creare una vera e propria guida messa a disposizione di tutti i comuni che non hanno ancora istituito la via fittizia.

“Dare la residenza – concludono Cristina Avonto e Antonio Mumolo – non è una concessione ma un diritto soggettivo. Senza residenza una persona è condannata a vivere nel limbo dell’invisibilità. Con la residenza una persona può intraprendere più facilmente un percorso di recupero e sperare di tornare a vivere una vita dignitosa. Ci auguriamo che grazie al nostro vademecum tutti i comuni decidano di istituire la via fittizia e che questo consenta a tante persone di tornare in possesso dei propri pieni diritti di cittadino. Auspichiamo inoltre che ANCI intenda condividere con tutti i Comuni questo vademecum.”.

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