12.06.07 A Roma un seminario di Federconsumatori sulla Class Action

Il 12 giugno a Roma, presso la sede di Via Palestro 11 si tiene un seminario sulla Class Action.

L’Avvocato Antonio Mumolo, Consulente nazionale di Federconsumatori, parteciperà al seminario, durante il quale presenterà una proposta di legge da lui redatta.

Tra gli interventi della giornata quello del Dott. Francesco Avallone, Vice Presidente nazionale di Federconsumatori, del Dott. Antonio Lirosi, Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’On.Francesco Tolotti Vice Presidente Commissione Finanza della Camera dei Deputati, dell’Avv. Sen. Roberto Manzione, Vice Presidente Commissione Giustizia, dell’On.Mario Lettieri Sottosegretario Ministero dell’Economia, e del Dott. Rosario Trefiletti Presidente Federconsumatori.

03.03.07 Un articolo di Antonio Mumolo sul Domani. Quando l’Avvocato agisce slealmente

Sabato 3 marzo 2007 Il Domani di Bologna ha pubblicato un articolo dell’Avv.Antonio Mumolo, Coordinatore della Consulta Giuridica della Federconsumatori di Bologna, in cui viene raccontata la vicenda di un giovane bolognese difeso dalla Federconsumatori.

L’articolo

Circa 7 anni addietro un giovane bolognese, come molti altri sfortunati ragazzi, veniva fermato per strada da due persone che gli chiedevano di rilasciare un’intervista in merito all’importanza delle lingue.

Il giovane, che chiameremo sig. M, rispondeva alle domande e, alla fine, gli veniva chiesto di sottoscrivere dei moduli che avrebbero attestato che l’intervista era effettivamente avvenuta, così che gli intervistatori avrebbero potuto chiedere al loro datore di lavoro il compenso per l’attività svolta.

In realtà, il sig. M. sottoscriveva, senza accorgersene, un contratto; dopo qualche mese arrivava una richiesta di pagamento.

M. si rivolgeva alla Federconsumatori e, a mezzo lettera, esercitava il diritto di recesso. In tale lettera si ricordava anche alla controparte che una eventuale causa doveva essere radicata presso il foro di residenza del consumatore.

Infatti, secondo la legge, le cause contro i consumatori si devono svolgere nel luogo di residenza del consumatore, proprio per agevolare quest’ultimo nel suo diritto di difesa.
Nonostante ciò, a volte capita che aziende molto poco serie, assistite da avvocati che si prestano ad agire scorrettamente, propongano le cause davanti a giudici lontanissimi dalla residenza del consumatore; lo scopo è quello di costringere il consumatore a pagare – anche somme non dovute – per non dover sopportare le enormi spese di un processo che si svolge lontano dal luogo in cui egli vive.

Il consumatore, infatti, che dovesse essere costretto ad adire o a difendersi dinnanzi un giudice appartenente ad un foro differente dal luogo in cui egli risiede o ha il domicilio, sarebbe costretto a sopportare spese notevolmente superiori al valore della controversia, rendendo in tal modo antieconomica la scelta di rivolgersi al giudice o di difendersi per la tutela dei propri diritti.

M., come si diceva, è un cittadino bolognese, ma è stato citato davanti al Giudice di Pace di un paese in Abruzzo (!), che non c’entra assolutamente nulla né con lui né con l’azienda che gli ha fatto sottoscrivere – in maniera truffaldina – il contratto.

L’avvocato di questa azienda ha depositato cento cause nei confronti di altrettanti consumatori emiliani, tutti fermati per strada, tutti truffati e tutti residenti in città molto lontane dall’Abruzzo.
M. non ha accettato di pagare somme non dovute e, con l’aiuto della Federconsumatori, si sta difendendo davanti al Giudice.

In casi analoghi, i Giudici hanno sempre dichiarato la propria incompetenza territoriale, condannando la controparte al pagamento delle spese processuali, e condannando anche le società al risarcimento dei danni per lite temeraria e per aver utilizzato il processo “per fini estranei alla sua funzione, nella consapevolezza di agire slealmente”.

Poiché nel nostro caso è anche l’avvocato ad agire slealmente, la Federconsumatori di Bologna ha provveduto a denunciarlo al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e per conoscenza al Presidente del Tribunale ed al Ministro della Giustizia.

Infatti un comportamento del genere e le sue evidenti finalità gettano discredito sulla intera classe forense, alimentando nell’immaginario collettivo e negli stessi magistrati, l’idea che l’avvocato sia un “azzeccagarbugli” disposto ad adottare ogni mezzo pur di raggiungere il suo scopo.

In un caso identico a quello oggi descritto (relativo al radicamento di più atti davanti ad un Giudice che si sapeva essere incompetente), il Consiglio dell’Ordine di Roma, dietro esposto della Federconsumatori, ha sospeso per 6 mesi un avvocato dall’esercizio della professione.

Ci auguriamo che il Consiglio dell’Ordine di questa cittadina in Abruzzo non sia da meno.

Avv. Antonio Mumolo
Coordinatore della Consulta Giuridica della Federconsumatori di Bologna

Per informazioni, per richiedere un parere sulla tutela dei vostri diritti, per un appuntamento è possibile rivolgersi a:
Federconsumatori Bologna
Tel. 051-4199380 fax 051-4199385
e-mail fedcons@iperbole.bologna.it

19.06.06 I primi commenti alla sentenza che ha condannato Sky

In questi giorni sul sito internet della Margherita, e su alcuni blog riguardanti i i temi dei diritti dei consumatori sono apparsi i primi commenti alla sentenza sul decoder unico vinta dall’Avvocato Mumolo contro Sky. In questa pagina ne riportiamo alcuni stralci

……

Dal sito web della Margherita
Sky condannata sul decoder unico, ma vale solo per uno

Roma, 19-06-2006

Sky, la compagnia leader in Italia della tv satellitare italiana, non può imporre ai propri abbonati l’utilizzo di un proprio decoder. E’ sulla base di questo principio, infatti, che Andrea Zardi, giudice di pace di Bologna, il 14 marzo scorso, su richiesta dell’avvocato Antonio Mumolo ha condannato l’azienda di Murdoch per “inadempimento contrattuale”. Velocemente i fatti che tutti conosciamo: nel 2005 Sky Italia modifica il proprio accesso condizionato (da Seca2 a Nds), fornendo agli utenti un proprio decoder adatto per la ricezione del nuovo segnale (altrimenti irricevibile da tutti gli altri tipi di decoder). Questo decoder Sky, di fatto, non e’ in grado di ricevere tutti i programmi diffusi da altre emittenti in chiaro e ha , inoltre, ridotte capacità di memorizzazione. L’avvocato Mumolo, proprietario del suo decoder, non ci sta, ha rifiutato il decoder SKY perché in possesso di un ricevitore migliore più canali e ha maggiori funzioni, inoltre e’ convinto che l’azione di Sky ponga non solo un problema di inadempimento contrattuale, ma “anche un problema di concorrenza, poiché con questa mossa Sky detiene in pratica il monopolio dei decoder.

Nel procedimento si è ricordato che già nel 2000 L’Autorità garante per le comunicazioni, aveva deliberato che “gli operatori di accesso condizionato (tra cui Sky, ndr) sono tenuti a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi televisivi in chiaro”.

Il decoder fornito da Sky non solo non consente la ricezione di molti programmi in chiaro, ma di fatto rende inutilizzabili tutti i decoder in commercio, visto che Sky utilizza la codifica Nds e ne vieta le decodifica ai ricevitori non proprietari di SKY. Il giudice di pace ha condannato quindi Sky al ripristino del segnale per Mumolo e al pagamento di un risarcimento. Questa sentenza, se ci fosse la “Class-action” (azioni collettive, per cui più soggetti possono unirsi in un’azione legale riducendo i costi), avrebbe un grande valore perché SKY sarebbe costretta a far vedere i propri canali su tutti i decoder in commercio. Purtroppo questa sentenza è valida solo per chi ha portato in giudizio SKY è per questo che tutti auspichiamo che il nuovo Governo acceleri i tempi per l’emanazione di una legge sulla”Class-action”, nel frattempo i consumatori sanno che gli atteggiamenti di Sky non vanno subiti passivamente ma ci si può sempre rivolgere ad un Giudice di pace.

…..

Dal Blog “Diario” di Mauro Vergani
“In difesa dei diritti dei consumatori tecnologici! Il libero pensiero di chi dedica il proprio tempo in difesa dei diritti dei consumatori.”

Senza la “Class-action” SKY ci guadagna.

Sky, la compagnia leader in Italia della tv satellitare italiana, non può imporre ai propri abbonati l’utilizzo di un proprio decoder. E’ sulla base di questo principio, infatti, che Andrea Zardi, giudice di pace di Bologna, il 14 marzo scorso, su richiesta dell’avvocato Antonio Mumolo ha condannato l’azienda di Murdoch per “inadempimento contrattuale”. Velocemente i fatti che tutti conosciamo: nel 2005 Sky Italia modifica il proprio accesso condizionato (da Seca2 a Nds), fornendo agli utenti un proprio decoder adatto per la ricezione del nuovo segnale (altrimenti irricevibile da tutti gli altri tipi di decoder). Questo decoder Sky, di fatto, non e’ in grado di ricevere tutti i programmi diffusi da altre emittenti in chiaro e ha , inoltre, ridotte capacità di memorizzazione. L’avvocato Mumolo, proprietario del suo decoder, non ci sta, ha rifiutato il decoder SKY perché in possesso di un ricevitore migliore più canali e ha maggiori funzioni, inoltre e’ convinto che l’azione di Sky ponga non solo un problema di inadempimento contrattuale, ma “anche un problema di concorrenza, poiché con questa mossa Sky detiene in pratica il monopolio dei decoder

Nel procedimento si è ricordato che già nel 2000 L’Autorità garante per le comunicazioni, aveva deliberato che “gli operatori di accesso condizionato (tra cui Sky, ndr) sono tenuti a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi televisivi in chiaro”.

Il decoder fornito da Sky non solo non consente la ricezione di molti programmi in chiaro, ma di fatto rende inutilizzabili tutti i decoder in commercio, visto che Sky utilizza la codifica Nds e ne vieta le decodifica ai ricevitori non proprietari di SKY. Il giudice di pace ha condannato quindi Sky al ripristino del segnale per Mumolo e al pagamento di un risarcimento. Questa sentenza, se ci fosse la “Class-action” (azioni collettive, per cui più soggetti possono unirsi in un’azione legale riducendo i costi), avrebbe un grande valore perché SKY sarebbe costretta a far vedere i propri canali su tutti i decoder in commercio. Purtroppo questa sentenza è valida solo per chi ha portato in giudizio SKY è per questo che tutti auspichiamo che il nuovo Governo acceleri i tempi per l’emanazione di una legge sulla”Class-action”, nel frattempo i consumatori sanno che gli atteggiamenti di Sky non vanno subiti passivamente ma ci si può sempre rivolgere ad un Giudice di pace.

05.05.06 SKY perde la causa sui decoder imposti. Conferenza di Federconsumatori

Il giorno MARTEDI’ 9 Maggio alle ore 11,30 presso la sede della Federconsumatori di Bologna situata in via del Porto n. 16, si terrà la conferenza stampa sulla causa riguardante i decoder imposti, persa da SKY. Alla conferenza stampa parteciperà tra i relatori Antonio Mumolo, coordinatore dell’Ufficio legale della FederConsumatori di Bologna, e coordinatore della Consulta Giuridica regionale della FederConsumatori dell’Emilia Romagna.

La causa
Nell’ultimo anno Sky, nel modificare il proprio sistema di trasmissione satellitare, ha imposto agli abbonati l’utilizzo di un proprio decoder ed un nuova smart card: ciò anche nel caso in cui l’abbonato fosse già in possesso di un proprio decoder, operando quindi una modificazione unilaterale delle condizioni di contratto non consentita nel nostro ordinamento giuridico.

Il decoder fornito da Sky con codifica NDS non è in grado di ricevere programmi diffusi da altre emittenti in chiaro senza l’apposita carta, ha una capacità limitata di memorizzazione dei canali in chiaro e non consente all’utente di memorizzare i canali a suo piacimento. Inoltre una volta installato, rende di fatto inservibili altri decoder anche di proprietà dell’utente.

Nonostante le proteste delle associazioni dei consumatori la Sky Italia non ha voluto riconsiderare le proprie scelte.

La vicenda ha però ora una conclusione positiva capace di costituire un importante precedente.
Con sentenza depositata in data 14 marzo u.s. il Giudice di Pace di Bologna ha condannato la Sky a ripristinare il segnale oscurato a un consumatore che si era rifiutato di sostituire il proprio apparato; ha altresì condannato la società al risarcimento del danno subito dal consumatore e a rifondere allo stesso le spese di giudizio.
Considerato l’altissimo numero di consumatori coinvolti in questa vicenda e le rilevanti implicazioni che conseguiranno dalle disposizioni della sentenza siamo ad indire una

Sms del governo. Antonio mumolo presenta la denuncia. Federconsumatori contro la Tim

La Federconsumatori di Bologna ha denunciato la Tim per il messaggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inviato a milioni di italiani via sms, che ricorda orari del voto e di presentarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e documento. Nella denuncia, presentata in Questura dall’avvocato Antonio Mumolo, legale dell’ Associazione, si accusa la Tim di aver violato il diritto alla privacy. Nella denuncia il legale sostiene anche che il messaggio, ”sottoscritto da soggetto rappresentante una parte politica con l’ invito esplicito al voto”, e’ di natura elettorale e configura ”una ulteriore violazione delle liberta’ personale di ogni cittadino. Ritengo infine – argomenta ancora l’ avvocato della Federconsumatori – che 26 mln di sms (questa la cifra fornita al legale dalla Tim) avranno un certo costo e vi sia ”anche in questo comportamento un utilizzo improprio di soldi pubblici”.